Misure post-emergenziali SARS-CoV-2 di interesse per le scuole dal 1°maggio 2022
Nuove_disposizioni_Covid_19-_01-05-2022_+all.to
Cosa cambia
1. Il controllo dell’obbligo GP base e rafforzato per il personale ATA e per i docenti già
utilizzati in attività di supporto all’Istituto non si dispone più: i lavoratori svolgono la prestazione
lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del GP.
2. Il controllo dell’obbligo dell’adempimento vaccinale per il personale docente impegnato
nelle attività didattiche a diretto contatto con gli studenti avviene mediante Piattaforma integrata
al SIDI: i docenti in possesso di GP rafforzato (esito verde app Verifica C– 19) che fino al 30 aprile
hanno svolto attività didattica a contatto con gli studenti, dal 1° maggio possono continuare a
farlo solo se in regola con l’adempimento vaccinale (esito verde sulla Piattaforma integrata al
SIDI).
3. La violazione dell’obbligo vaccinale continua ad essere sanzionata dal Ministero della
salute (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ai sensi dell’art. 4–sexies D.L. n.
44/2021). Per i docenti la procedura di controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale è quella
prevista dall’art. 4–ter.2 del D.L. n. 44/2021. ESEMPIO:
esito verde = il docente fa lezione in classe
esito rosso = avvio della procedura di cui al c. 3 durante la quale il docente presta servizio in classe
senza GP base; in caso di accertamento dell’inadempimento, il docente è utilizzato in attività a
supporto dell’Istituto. senza GP base
4. Ingresso a scuola di soggetti esterni: dal 1°maggio i soggetti esterni accedono ai locali della
scuola senza GP ma con mascherina (almeno) chirurgica.
5. Personale inadempiente in assenza ingiustificata, senza conseguenze disciplinari e con
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e con privazione della retribuzione fino al 30
aprile:
Personale ATA: rientra in servizio senza GP base
Personale docente: viene utilizzato in attività di supporto all’I.C. (senza GP base)
6. Personale esente dall’obbligo vaccinale: nulla cambia dal 1° maggio (fino al 15 giugno
2022).
7. Lavoratori inidonei e sorveglianza sanitaria eccezionale: nulla cambia dal 1° maggio (fino
al 15 giugno 2022).
Cosa non cambia
1. La modalità di gestione dei casi di positività non cambia: attivazione misure in relazione
al numero di casi positivi, modalità isolamento, autosorveglianza, didattica a distanza, riammissione
a scuola (fino al termine dell’anno scolastico).
2. Non cambia lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la
possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione
a manifestazioni sportive.
3. La valutazione degli a apprendimenti (art. 87, c. 3–ter, del D.L. 18/2020): La valutazione
degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o a distanza
nell’anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni
scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni
scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
(vd anche: Circolare n. 92 – Decreto Legge 24 marzo 2022, nuove regole gestione covid–19 per la scuola dal
1° aprile).
MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA
Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021– 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le
seguenti misure di sicurezza:
obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico,
o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti
con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle
attività sportive;
raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro salvo che le condizioni strutturali– logistiche degli edifici non lo consentano;
divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS–
CoV–2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: MASCHERINE FFP2
O.M. Ministero della salute del 28 aprile 2022, art. 1, cc. 1 e 3
Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto–legge 24 marzo 2022,
n. 24 e comunque non oltre il 15 giugno 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity,
Intercity Notte e Alta Velocità; 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta
indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più
di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
4. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
5. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
6. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo
grado e di secondo grado;
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali
assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (confermato
dall’art. 1, c. 3 dell’O.M. del Ministero della Salute del 28 aprile 2022):
1. i bambini di età inferiore ai sei anni;
2. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le
persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del
dispositivo;
3. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
RIUNIONI DA REMOTO DAL 1° APRILE 2022
Non è stato prorogato l’art. 73 del D.L. 18/2020 (le sedute degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche se tale
modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’art. 40 del testo unico di cui
al D. lgs. 297/1994).
Non è stato prorogato l’art. 5 del D.L. 228/2021 (i gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica
possono continuare a svolgere le loro attività a distanza fino al 31 marzo 2022) che, però, è stato
così integrato nella conversione in legge n. 15/2022: “ferma restando la facoltà anche dopo tale
data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone
comunicazione all’istituzione scolastica presso la quale sono istituiti”. Il soggetto non è, quindi, la
scuola ma sono le autorità sanitarie coinvolte che possono avvalersi della modalità da remoto su
loro iniziativa, non già della scuola stessa.
LAVORATORI INIDONEI TEMPORANEAMENTE
L’ art. 83, c. 1, D.L. 34/2020 (sorveglianza sanitaria eccezionale) è prorogato dall’art. 10, c. 2
Allegato B pt. 1, D.L. 24/2022, fino al 30 giugno 2022. Ai lavoratori temporaneamente inidonei,
quindi, continua ad applicarsi la Nota MI 11 settembre 2020, n. 1585.
LAVORATORI FRAGILI E LAVORO AGILE
NON è stato prorogato l’art. 26, c. 2–bis del D.L. 18/2020.
– nota USR Marche prot. n. 9653 del 02maggio 2022 avente in oggetto: “Indicazioni
gestione personale scolastico con certificato verde COVID–19 da guarigione”
– Circolare Ministero della Salute avente in oggetto: “Adempimenti ex art. 4 del
decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, in materia di obbligo vaccinale da
parte dei professionisti sanitari. (Riscontro nota n. 255/2022 del 26.2.2022)”
Potenza Picena, 03/05/2022
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Nicoletta Ambrosio)