IC RAFFAELLO SANZIO

Misure post-emergenziali SARS-CoV-2 di interesse per le scuole dal 1°maggio 2022

Nuove_disposizioni_Covid_19-_01-05-2022_+all.to

Cosa cambia
1.
Il controllo dell’obbligo GP base e rafforzato per il personale ATA e per i docenti già
utilizzati in attività di supporto all’I
stituto non si dispone più: i lavoratori svolgono la prestazione
lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del GP.

2.
Il controllo dell’obbligo dell’adempimento vaccinale per il personale docente impegnato
nelle attività didattiche a diretto contatto con gli studenti avviene
mediante Piattaforma integrata
al SIDI:
i docenti in possesso di GP rafforzato (esito verde app Verifica C 19) che fino al 30 aprile
hann
o svolto attività didattica a contatto con gli studenti, dal 1° maggio possono continuare a
farlo
solo se in regola con l’adempimento vaccinale (esito verde sulla Piattaforma integrata al
SIDI).

3.
La violazione dell’obbligo vaccinale continua ad essere sanzionata dal Ministero della
salute (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ai sensi dell’art. 4
sexies D.L. n.
44/2021).
Per i docenti la procedura di controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale è quella
prevista dall’art. 4
ter.2 del D.L. n. 44/2021. ESEMPIO:
esito verde = il docente fa lezione in classe

esito rosso = avvio della procedura di cui al c. 3 durante la quale il docente presta servizio in classe

senza GP base; in caso di accertamento dell’inadempimento, il docente è utilizzato in at
tività a
supporto dell’I
stituto. senza GP base

4. Ingresso a scuola di soggetti esterni: dal 1°maggio i soggetti esterni accedono ai locali della
scuola senza GP ma con mascherina (almeno) chirurgica.

5.
Personale inadempiente in assenza ingiustificata, senza conseguenze disciplinari e con
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e con privazione della retribuzione fino al 30

aprile:

Personale ATA
: rientra in servizio senza GP base
Personale docente
: viene utilizzato in attività di supporto all’I.C. (senza GP base)
6.
Personale esente dall’obbligo vaccinale: nulla cambia dal 1° maggio (fino al 15 giugno
2022).

7.
Lavoratori inidonei e sorveglianza sanitaria eccezionale: nulla cambia dal 1° maggio (fino
al 15 giugno 2022).

Cosa non cambia

1.
La modalità di gestione dei casi di positività non cambia: attivazione misure in relazione
al numero di casi positivi, modalità isolamento, autosorveglianza, didattica a distanza, riammissione

a scuola (fino al termine dell’anno scolastico).

2.
Non cambia lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la
possibilità di svolgere
uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione
a
manifestazioni sportive.
3.
La valutazione degli a apprendimenti (art. 87, c. 3ter, del D.L. 18/2020): La valutazione
degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o a distanza

nell’anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni

scolastiche del primo ciclo dal decreto le
gislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni
scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

(v
d anche: Circolare n. 92 Decreto Legge 24 marzo 2022, nuove regole gestione covid19 per la scuola dal
1° aprile
).
MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021
2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le
seguenti misure di sicurezza:

obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico,
o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti

con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle

attività sportive;

raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro
salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;
divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS
CoV
2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: MASCHERINE FFP2

O.M. Ministero della salute del 28 aprile 2022, art. 1, cc. 1 e 3

Fino alla data di entrata in vigore della l
egge di conversione del decretolegge 24 marzo 2022,
n. 24 e comunque non oltre il 15 giugno 2022
è fatto obbligo di indossare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l’accesso ai seguenti
mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1.
aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2.
navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3.
treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity,
I
ntercity Notte e Alta Velocità; 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta
indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più

di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e pr
ezzi prestabiliti;
4.
autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
5.
mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
6.
mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo
grado e di secondo g
rado;
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in
sale teatrali, sale da
concerto
, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali
assimilati
, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Non hanno l’obbligo
di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (confermato
dall’art. 1, c. 3 dell’O.M. del Ministero della Salute del 28 aprile 2022):

1. i bambini di età inferiore ai sei anni;
2.
le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le
persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del

dispositivo;

3.
i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
RIUNIONI DA REMOTO DAL
1° APRILE 2022
Non è stato prorogato
l’art. 73 del D.L. 18/2020 (le sedute degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche se tale

modalità non sia stata prevista negli
atti regolamentari interni di cui all’art. 40 del testo unico di cui
al D. lgs. 297/1994).

Non è stato prorogato
l’art. 5 del D.L. 228/2021 (i gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica
possono continuare a svolgere le loro attività a distanza fino al 31
marzo 2022) che, però, è stato
così integrato nella conversione in legge n. 15/2022:
ferma restando la facoltà anche dopo tale
data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone

comunicazione all’istituzione scola
stica presso la quale sono istituiti”. Il soggetto non è, quindi, la
scuola ma sono le autorità sanitarie coinvolte che possono avvalersi della modalità da remoto su

loro iniziativa, non già della scuola stessa.

LAVORATORI INIDONEI TEMPORANEAMENTE

L’ art
. 83, c. 1, D.L. 34/2020 (sorveglianza sanitaria eccezionale) è prorogato dall’art. 10, c. 2
Allegato B pt. 1, D.L. 24/2022,
fino al 30 giugno 2022. Ai lavoratori temporaneamente inidonei,
quindi, continua ad applicarsi la Nota MI 11 settembre 2020, n. 158
5.
LAVORATORI FRAGILI E LAVORO AGILE

NON
è stato prorogato l’art. 26, c. 2bis del D.L. 18/2020.

nota USR Marche prot. n. 9653 del 02maggio 2022 avente in oggetto: “Indicazioni
gestione personale scolastico con certificato verde COVID19 da guarigione”

Circolare Ministero della Salute avente in oggetto: “Adempimenti ex art. 4 del
decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, in materia di obbligo vaccinale da
parte dei professionisti sanitari. (Riscontro nota n. 255/2022 del 26.2.2022)”

Potenza Picena, 03/05/2022

Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Nicoletta Ambrosio)